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IL TRUST IN 512 PAROLE

Nel nostro ordinamento l’ingresso del trust è avvenuto attraverso il riconoscimento del testo della Convenzione dell’Aja del 1 giugno 1985 (che disciplina le norme sulla legge applicabile al trust) riconosciuta in Italia con la legge 16 ottobre 1989, n. 364 ed entrata in vigore nel nostro paese dal 1 gennaio 1992. La ratifica della suddetta Convenzione non ha ovviamente comportato il recepimento del trust nell’ordinamento giuridico italiano ma ha dato la possibilità di riconoscere in Italia gli effetti giuridici e dunque la validità della costituzione dei trusts esteri (ovvero retti da una legge straniera) compatibilmente con le norme imperative e di ordine pubblico vigenti nel nostro sistema giuridico.
Il trust è un istituto giuridico che affonda le proprie origini negli ordinamenti di common law ed, in particolare, nell’ordinamento inglese. La struttura del trust, in definitiva, vede coinvolti i seguenti soggetti:
- settlor o costituente;
- trustee o affidatario;
- beneficiary o beneficiaries;
- protector o tutore (non sempre presente).

Il Settlor:
Il settlor è il soggetto cui è riservata la prima iniziativa di dare vita al trust mediante il trasferimento della proprietà dei beni al trustee. L’atto unilaterale istitutivo di trust è volontario e stabilisce le norme di funzionamento del trust e i  compiti  distribuiti ai soggetti coinvolti nell’operazione. Il settlor (che può essere una persona fisica o giuridica) mediante il conferimento perde definitivamente e completamente la proprietà dei beni.

Il Trustee:
La figura cardine ed elemento di completa novità per il nostro ordinamento giuridico è la figura del trustee a cui vengono trasferiti i beni ed i relativi diritti con l’obbligo di gestirli ed amministrarli a favore dei beneficiari
Il trustee, in forza del rapporto di fiducia di cui è investito da parte del disponente acquisisce la proprietà formale dei beni con l’esclusivo fine di realizzare lo scopo del trust. Il suo operato, pur essendo caratterizzato da un’ampia discrezionalità di azione, è vincolata dalle regole e limiti posti dal trust deed (Il "trust deed" è l’atto costitutivo del trust, formalizzato tra il settlor ed il trustee. ).

Il Beneficiario o i Beneficiari:
L’altra figura detentrice del diritto di proprietà è quella del beneficiary, ovvero del soggetto destinatario dei beni o dei redditi prodotti per effetto del trust.
Può risultare beneficiario di un trust una persona fisica, una persona giuridica, enti di varia natura ed anche altri trust.

Il Protector:
Il protector infine è un soggetto che, similmente alla figura di un mandatario del settlor, ha il compito di controllare l’operato del trustee ed il potere di far rispettare il trust deed mediante una stretta vigilanza sulla gestione del trust (anche attraverso poteri di nomina e revoca dei medesimi trustee).

L’effetto, tipico del trust, è la segregazione patrimoniale, in forza della quale il patrimonio conferito in trust rimane insensibile alle vicende personali del trustee (diritti degli eredi,dei creditori, fallimento del trustee). Il carattere essenziale del trust può essere rinvenuto nello sdoppiamento del diritto di proprietà in forza del quale né la posizione del trustee né quella del beneficiario corrispondono a quella del proprietario ex art. 832 c.c. del sistema di diritto civile.

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